Si possono tenere i cani alla catena? L’Emilia Romagna a marzo del 2013 è stata la prima, regione italiana ad aver vietato l’utilizzo della catena per i cani, salvo motivi sanitari accertati dal veterinario seguita dal Veneto nel 2015. Tuttavia al di là di cosa dice la legge e delle sanzioni in cui si incorre, stabilite dal regolamento sul benessere animale delle varie regioni, è bene capire che non necessariamente una pratica non vietata dalla legge sia anche giusta. Pensate che la corrida è ancora legale in alcuni Paesi: vi sembra una pratica “giusta” nei confronti del benessere animale? Sta dunque a noi proprietari giudicare cosa è giusto per il nostro cane e non occorre una legge per capire che tenere un cane alla catena in condizioni non accettabili possa rivelarsi pericoloso e nocivo per la salute fisica e mentale dell’animale.
Una catena corta, pesante come un macigno, che non consente di raggiungere la cuccia e di muoversi agevolmente, rappresenta sicuramente un rischio per il cane. E nessun proprietario dovrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di mettere il cane alla catena senza prima aver analizzato le alternative disponibili, ad esempio un ampio recinto alto, e aver cercato una soluzione meno invasiva possibile per l’animale. Non si mette un cane alla catena 24 ore su 24 solo perché ha scavato in giardino, ha rosicchiato un mobile o è ingestibile: i cani vanno educati ed addestrati.
La catena, utilizzata erroneamente, può causare addirittura ferite e danni al collo del cane. Inoltre un cane alla catena può sentirsi frustrato perché, proprio come noi umani, anche gli animali hanno la tendenza a superare i propri limiti e si sentono insofferenti quando sono intrappolati e limitati nei movimenti. Lo stress a cui è sottoposto il cane può sfociare talora in comportamenti aggressivi, in special modo se il cane viene tenuto alla catena tutto il giorno, senza interazioni sociali, stimoli e contatti con il proprietario. Molto meglio rendere la casa dog-friendly e tenerlo dentro che lasciarlo da solo fuori senza possibilità di muovere un passo.
Chi lega un cane alla catena senza una giusta causa è più propenso a dimenticarsene perché si sente tranquillo sul fatto che il cane non possa scappare, fare danni o spaventare nessuno, per questo il cane alla catena, più di altri, rischia di essere un cane solo, poco avvezzo alle interazioni sociali e potenzialmente a rischio di sviluppo di problemi comportamentali. Ovviamente non si può generalizzare, c’è caso e caso, ma bisogna fare davvero molta attenzione se si sceglie questa opzione. Tenere un cane alla catena è maltrattamento qualora il cane sia tenuto gran parte del tempo alla catena, da solo, e con catene pesanti, corti ed insostenibili lontane dalla cuccia o addirittura in assenza di un riparo. Il cane è un animale sociale, necessità di interazioni, mai dimenticarlo.
La catena deve essere lunga, agganciata ad un collare morbido e dotata di moschettoni rotanti per scongiurare il rischio di strangolamento. Nessuno strumento o accessorio utilizzato per il cane dovrebbe causare dolore al cane e questo vale per la catena come per il guinzaglio. Ricordatevi inoltre e sempre che un cane stanco è un cane buono. Che viva in giardino o in casa un cane ha sempre bisogno di giocare, di poter correre più volte al giorno, di socializzare e di ricevere attenzioni. E questo nessuna ordinanza lo sancirà mai, eppure è fondamentale per scongiurare l’insorgenza di comportamenti aggressivi, all’origine della soppressione di tanti cani diventati pericolosi proprio a causa dell’incapacità dei proprietari di prevenirne il disagio psicofisico.
Ecco solo alcuni esempi che vi aiuteranno a capire cosa rintracciare nella vostra regione/comune:
ABRUZZO
La LR n.86/1999 affronta l’argomento affermando che i cani legati a catena devono disporre di spazio sufficiente (non inferiore a mq. 6.00 per i cani di grande taglia, mq. 4 per i cani di taglia media e mq. 2 per i cani di taglia), con accanto una struttura atta a ripararli dalle condizioni atmosferiche, con facile accesso al contenitore dell’acqua e la possibilità di accovacciarsi. La catena, facoltativa, ha modalità di applicazione e lunghezze ben definite..
BASILICATA
La LR n.6/1993 afferma che chiunque possiede o detiene animali di affezione è obbligato a provvedere al mantenimento degli stessi e ad un trattamento adeguato alla specie. Gli animali debbono disporre di spazi sufficienti per i loro movimenti e di tettoie idonee a ripararli dalle intemperie. La catena di contenimento, se necessario, deve avere sufficiente lunghezza” .
CALABRIA
La LR n.4/2000 chiede per gli animali spazio sufficiente, fornito di tettoia e la possibilità di muoversi e di accovacciarsi comodamente. La catena può essere usata per un numero limitato di ore al giorno e avere una lunghezza minima di m. 5 oppure di m. 3 se fissata tramite anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 6 metri. Collare sufficientemente largo per evitare strozzature e una cuccia coibentata pulita sono ulteriori disposizioni.
LAZIO
La LR 34/1997 dice che la catena, ove necessaria, deve avere la lunghezza minima di m.5 oppure di m. 3 se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno m. 5.
PIEMONTE
Col DPGR n. 4359/1993 si afferma che la detenzione dei cani alla catena deve essere evitata e, qualora si renda necessaria che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 m. di lunghezza. In spazi delimitati è necessario uno spazio di almeno 8 metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza. I locali di ricovero devono essere aperti sull’esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.